Risarcimento danni

* RCA (si ringrazia per il contributo l'Avv. Filippo Milandri):

Con la recente Ordinanza n. 12605 del 12 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla disciplina dell'accesso agli atti in materia di RC auto, chiarendone nuovamente i limiti e definendone il perimetro applicativo, come una sorta di manifesto applicativo. Il provvedimento si distingue soprattutto per quanto osservato a proposito degli obblighi di informativa gravanti sull'assicuratore nella procedura speciale dell'indennizzo diretto ex articolo 149 (riportando al centro dell'attenzione una disposizione spesso trascurata: l'art. 9, comma 1, del dpr 254/2006). Commento su: https://www.thmr.com/wp-content/uploads/2025/06/2809_martedi17giugno.pdf

* COMPROPRIETA' E FRUTTI CIVILI (si ringrazia per il contributo l'Avv. Filippo Milandri):

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13206 del 13 maggio 2025 torna a occuparsi del delicato equilibrio tra diritto di comproprietà e obbligo di corresponsione dei frutti civili nei casi di uso esclusivo di un bene caduto in successione. Commento su: https://www.patrimoniahub.it/ultime-news/c/0/i/85116002/beni-ereditati-frutti 

* T.U.N. (DPR 13 gennnaio 2025 n.12) (si ringrazia per il contributo l'Avv. Filippo Milandri):

Sulla T.U.N. e sulla sua portata, spaziale e temporale. Confusione Totale, come inevitabile che fosse. La già citata da CCR sentenza del Tribunale di Perugia n. 424 pubblicata il 31 marzo 2025 applica i valori monetari di TUN (d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12) nella liquidazione di un sinistro avvenuto nel 2015 e, quindi, in data chiaramente anteriore all'entrata in vigore della novella.

È possibile parlare di applicazione retroattiva di TUN, in apparente spregio al disposto di cui all'art. 5 della novella?
Non pare questa la chiave di lettura della vexata quaestio.
Il giudice umbro nega una vera e propria successione di leggi nel tempo e, facendo propri i principi poi sostenuti in Cass. n. 11319/2025 in un già notissimo obiter dictum, valorizza al massimo livello il principio di equità.
La questione interpretativa è e sarà sicuro oggetto di ampio dibattito in questo 2025...
TUN: applicazione generalizzata e retroattiva? Cass. Civ., Sez. IIIª, sentenza 29/04/2025, n. 11319.
🔍 IL CASO: durante un periodo di detenzione in carcere, al soggetto detenuto non venivano garantiti con regolarità alcuni trattamenti fisioterapici, necessari per curare una pregressa patologia. La mancata sottoposizione a tali trattamenti terapeutici cagionava un aggravamento della patologia. Il detenuto agiva dunque nei confronti del Ministero della Giustizia chiedendo il ristoro del danno differenziale subito in conseguenza della violazione delle norme sull'ordinamento penitenziario.
Nel pronunciarsi su questo caso, in un obiter dictum, la Cassazione ha indicato due principi che sembrano anticiparne l'orientamento in merito all'applicazione della TUN.
🟢 APPLICAZIONE GENERALIZZATA
Il testo legislativo limita l'applicazione della TUN alla RC auto (art. 138 Codice delle Assicurazioni) e alla RC sanitaria (art. 7 Legge 24/2017 - Legge Gelli).
Secondo la Cassazione, tuttavia, tali previsioni normative non sarebbero di ostacolo ad un'applicazione indiretta della TUN anche IN ALTRI SETTORI, utilizzandola quale parametro di riferimento per garantire uniformità di giudizio in casi analoghi.
🟠 APPLICAZIONE RETROATTIVA
L'art. 5 del DPR 12/2025 (che ha introdotto la TUN) stabilisce che le relative disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5 marzo 2025).
Secondo la Cassazione, tuttavia, tale previsione normativa non sarebbe di ostacolo all'applicazione della TUN anche a sinistri verificatisi PRIMA della relativa entrata in vigore, assurgendo la tabella a criterio di valutazione equitativa giudiziale. Da ultimo LA TUN NON E' RETROATTIVA - Tribunale di Bari - Sentenza n. 2444/2025 pubbl. il 24/06/2025Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame degli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dal Ministro delle attività produttive in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ. integraz. e modific., in quanto operanti soltanto per le lesioni c.d. micropermanenti, ed esclusa, altresì, l'applicabilità della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni derivanti da c.d. macrolesioni ex art. 138 cod. ass. di cui al D.P.R. 13.01.2025, n. 12, in vigore dal 5.03.2025, ma applicabile, ex art. 5, co. 1, "…ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", va adottato il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr. Cass. civ., n. 6023/2001; n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999). Com'è noto, il criterio di computo c.d. tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso.
In applicazione di questo criterio, è opportuno fare ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano.