Risarcimento danni
* RCA (si ringrazia per il contributo l'Avv. Filippo Milandri):
Con la recente Ordinanza n. 12605 del 12 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla disciplina dell'accesso agli atti in materia di RC auto, chiarendone nuovamente i limiti e definendone il perimetro applicativo, come una sorta di manifesto applicativo. Il provvedimento si distingue soprattutto per quanto osservato a proposito degli obblighi di informativa gravanti sull'assicuratore nella procedura speciale dell'indennizzo diretto ex articolo 149 (riportando al centro dell'attenzione una disposizione spesso trascurata: l'art. 9, comma 1, del dpr 254/2006). Commento su: https://www.thmr.com/wp-content/uploads/2025/06/2809_martedi17giugno.pdf
* COMPROPRIETA' E FRUTTI CIVILI (si ringrazia per il contributo l'Avv. Filippo Milandri):
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13206 del 13 maggio 2025 torna a occuparsi del delicato equilibrio tra diritto di comproprietà e obbligo di corresponsione dei frutti civili nei casi di uso esclusivo di un bene caduto in successione. Commento su: https://www.patrimoniahub.it/ultime-news/c/0/i/85116002/beni-ereditati-frutti
* T.U.N. (DPR 13 gennnaio 2025 n.12) (si ringrazia per il contributo l'Avv. Filippo Milandri):
Sulla T.U.N. e sulla sua portata, spaziale e temporale. Confusione Totale, come inevitabile che fosse. La già citata da CCR sentenza del Tribunale di Perugia n. 424 pubblicata il 31 marzo 2025 applica i valori monetari di TUN (d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12) nella liquidazione di un sinistro avvenuto nel 2015 e, quindi, in data chiaramente anteriore all'entrata in vigore della novella.
È
possibile parlare di applicazione retroattiva di TUN, in
apparente spregio al disposto di cui all'art. 5 della
novella?
Non
pare questa la chiave di lettura della vexata quaestio.
Il
giudice umbro nega una vera e propria successione di
leggi nel tempo e, facendo propri i principi poi
sostenuti in Cass. n. 11319/2025 in un già notissimo
obiter dictum, valorizza al massimo livello il principio
di equità.
La
questione interpretativa è e sarà sicuro oggetto di
ampio dibattito in questo 2025...
TUN:
applicazione generalizzata e retroattiva? Cass. Civ.,
Sez. IIIª, sentenza 29/04/2025, n. 11319.
🔍
IL CASO: durante un periodo di detenzione in carcere, al
soggetto detenuto non venivano garantiti con regolarità
alcuni trattamenti fisioterapici, necessari per curare
una pregressa patologia. La mancata sottoposizione a
tali trattamenti terapeutici cagionava un aggravamento
della patologia. Il detenuto agiva dunque nei confronti
del Ministero della Giustizia chiedendo il ristoro del
danno differenziale subito in conseguenza della
violazione delle norme sull'ordinamento penitenziario.
Nel
pronunciarsi su questo caso, in un obiter dictum, la
Cassazione ha indicato due principi che sembrano
anticiparne l'orientamento in merito all'applicazione
della TUN.
🟢
APPLICAZIONE GENERALIZZATA
Il
testo legislativo limita l'applicazione della TUN alla
RC auto (art. 138 Codice delle Assicurazioni) e alla RC
sanitaria (art. 7 Legge 24/2017 - Legge Gelli).
Secondo
la Cassazione, tuttavia, tali previsioni normative non
sarebbero di ostacolo ad un'applicazione indiretta della
TUN anche IN ALTRI SETTORI, utilizzandola quale
parametro di riferimento per garantire uniformità di
giudizio in casi analoghi.
🟠
APPLICAZIONE RETROATTIVA
L'art.
5 del DPR 12/2025 (che ha introdotto la TUN) stabilisce
che le relative disposizioni si applicano ai sinistri
verificatisi successivamente alla data della sua entrata
in vigore (5 marzo 2025).
Secondo
la Cassazione, tuttavia, tale previsione normativa non
sarebbe di ostacolo all'applicazione della TUN anche a
sinistri verificatisi PRIMA della relativa entrata in
vigore, assurgendo la tabella a criterio di valutazione
equitativa giudiziale.
Da
ultimo LA TUN NON E' RETROATTIVA - Tribunale di Bari -
Sentenza n. 2444/2025 pubbl. il 24/06/2025Quanto
ai criteri di liquidazione del danno biologico
permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame
degli importi economici previsti nelle tabelle contenute
nei decreti emessi annualmente dal Ministro delle
attività produttive in ossequio a quanto disposto
dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ.
integraz. e modific., in quanto operanti soltanto per le
lesioni c.d. micropermanenti, ed esclusa, altresì,
l'applicabilità della Tabella Unica Nazionale per il
risarcimento dei danni derivanti da c.d. macrolesioni ex
art. 138 cod. ass. di cui al D.P.R. 13.01.2025, n. 12,
in vigore dal 5.03.2025, ma applicabile, ex art. 5, co.
1, "…ai sinistri verificatisi successivamente alla data
della sua entrata in vigore", va adottato il criterio
del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore
medio di esso alle particolarità della fattispecie,
secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr. Cass. civ., n.
6023/2001; n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999).
Com'è noto, il criterio di computo c.d. tabellare si
fonda sul principio progressivo, in base al quale il
valore monetario del singolo punto di invalidità aumenta
con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva,
ed il principio regressivo, in base al quale il valore
decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso.
In
applicazione di questo criterio, è opportuno fare
ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico
predisposte dal Tribunale di Milano.