AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE:
* DEPOSITO IN CARTACEO ALL'UDIENZA (si ringrazia per il contributo l'Avv. Bianca Maria Casadio):
Si segnala la sentenza della Cassazione penale n. 24708/2025, depositata in data 04/07/2025, con la quale la Suprema Corte, dopo un excursus normativo molto esaustivo, ha ribadito la possibilità per il difensore della parte civile di depositare la relativa costituzione in udienza, in formato analogico.
Più in generale, ha espresso il seguente principio di diritto: "il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali.".
Detto principio era già stato espresso, di recente, anche dalla decisione della Cassazione n. 18624/2025 del 16/05/2025.
Tuttavia, ciò che caratterizza l'arresto di luglio (che si pone in contrasto, sul punto, con la sentenza di maggio), è l'affermazione – del tutto condivisibile – della possibilità per il difensore di impugnare con ricorso in Cassazione l'ordinanza di esclusione della costituzione di parte civile per abnormità del provvedimento, se basato su erronea interpretazione della normativa relativa ai depositi telematici degli atti processuali. Precisamente, l'ulteriore principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è il seguente: "l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all'art. 111 -bis cod. proc. pen., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale".
* PDP - INTEGRAZIONI EVOLUTIVE - COMUNICAZIONE DGSIA: https://tinyurl.com/425nv59k